corso di diritto: tutti gli argomenti
tutti gli argomenti
Classe I Diritto ed Economia (1).rar
Archivio dati compresso 1.1 MB

Diritto

Il termine diritto ha due significati:

OGGETTIVO: Insieme di norme giuridiche. SOGGETTIVO: Situazione giuridica soggettiva attiva, attribuita ad un soggetto nel suo interesse, di conseguenza è il potere, la facoltà di un soggetto (per es. il diritto di sciopero). Diritto oggettivo e ordinamento giuridico sono sinonimi cioè hanno lo stesso significato.

Ordinamento Giuridico

si divide in due settori:

DIRITTO PUBBLICO: regola i rapporti tra i cittadini e lo stato e stabilisce l’organizzazione dello stato. DIRITTO PRIVATO: Regola i rapporti tra i privati.

Caratteristiche Delle Norme Giuridiche

LE NORME GIURICHE SONO:

Obbligatorie: Bisogna tenere il comportamento previsto dalle norme altrimenti si applicano delle sanzioni. Generali: Si applicano a tutti coloro che si trovano nella situazione prevista dalla norma. Astratte: Le norme giuridiche prevedono casi ipotetici, dei “modelli”.

Bilaterali: Le norme giuridiche prevedono situazioni di vantaggio (diritti) e di svantaggio (doveri, obblighi).

Facciamo un esempio prendendo come riferimento l'art.2043 c.c. Che dice:

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. (è una norma giuridica di diritto privato), è l’articolo 2043 c.c.

Un articolo può essere suddiviso in commi (al singolare: comma), il comma è una parte di un articolo contraddistinto da punto a capo. (DOLOSO = intenzionale, COLPOSO = non intenzionale ma dovuto a colpa)

in questa norma individuiamo le caratteristiche elencate prima:

E' obbligatoria perchè chi ha commesso il fatto è obbligato a risarcire il danno commesso.

È generale perchè chi è obbligato a risarcire è colui che ha commesso il fatto, non si indica una persona specifica.

È astratta perchè si fa riferimento a qualunque fatto doloso o colposo, non è possibile prevedere concretamente tutte le situazioni che possono causare danni.

È bilaterale perchè si individua chi ha diritto al risarcimento (vantaggio) e chi ha l'obbligo di risarcire ( svantaggio).

Principi dell’ordinamento Giuridico

1)Principio di territorialità: Le norme giuridiche di uno Stato valgono sul territorio dello Stato. Tutti coloro che si trovano sul territorio di uno stato devono rispettare le leggi di quello stato. 2)Principio cronologico: Se una stessa materia è regolata da norme entrate in vigore in momenti diversi, si applica quella più recente.

3)principio gerarchico: Le norme giuridiche sono ordinate secondo una gerarchia, un ordine di importanza.

Gerarchia Delle Fonti Del Diritto

1)Costituzione e leggi costituzionali. 2)Regolamenti comunitari. 3)Leggi ordinarie e atti aventi forza di legge. 4)Leggi regionali. 5)Regolamenti (governativi e degli enti locali) 6)Usi o consuetudini.

1)fonti costituzionali. 2)3)4)Fonti Primarie. 5)6)Fonti Secondarie.

1)COSTITUZIONE: è la fonte più importante del diritto, di conseguenza tutte le norme giuridiche non possono essere in contrasto con essa se ciò accadesse interviene la corte costituzionale ad annullare le norme incostituzionali.

La Costituzione italiana è entrata in vigore l’1/1/1948 ed è stata scritta e approvata da un organo, l’assemblea costituente, che è stato eletto, a suffragio universale (tutti hanno il diritto di voto), il 2/6/1946. È formata da 139 articoli che sono così suddivisi: Artt. 1-12 principi fondamentali. Artt. 13-54 diritti e doveri dei cittadini. Artt. 55-139 ordinamento della repubblica.

LEGGI COSTITUZIONALI : sono le leggi, approvate dal Parlamento seguendo una procedura lunga e complessa, che servono a modificare o integrare la Costituzione.

  1. REGOLAMENTI COMUNITARI: sono norme, approvate dall'Unione Europea, che fanno parte degli ordinamenti giuridici dei Paesi che fanno parte dell'U.E., attualmente 27.

  2. LEGGI ORDINARIE: sono le norme, quantitativamente di maggior importanza, che sono approvate dal Parlamento seguendo una procedura chiamata “iter legis”.

Iter Legis (o Legislativo)= Cammino della legge

Vi sono diverse fasi: 1)Iniziativa legislativa: si presenta al parlamento la proposta di legge. 2)Discussione e votazione da parte delle 2 camere del parlamento (camera dei deputati e senato) 3)promulgazione (firma) del presidente della repubblica. 4)Pubblicazione sulla gazzetta ufficiale. 5)Periodo di vacatio legis che, di regola, dura 15 giorni. 6)Entrata in vigore dal 15° giorno successivo alla pubblicazione.

ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE : sono approvati dal Governo in casi particolari. Si dividono in decreti- legge e decreti legislativi.

Decreti legge: sono approvati dal Governo in casi di necessità e urgenza (per es. in seguito ad una calamità naturale). Entrano subito in vigore ma devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decadono.

Decreti legislativi: sono approvati dal Governo in base ad una legge di delega approvata dal Parlamento. La legge di delega deve indicare: la materia oggetto della delega, la durata della delega e principi che il governo dovrà rispettare.

  1. LEGGI REGIONALI: sono approvate dai consigli regionali e sono valide solo sul territorio della Regione che le ha approvate. Le regioni possono emanare leggi in qualunque materia tranne quelle che la Costituzione, all'art. 117, riserva alla competenza dello Stato.

  2. REGOLAMENTI: sono approvati dal Governo o dagli enti locali (regioni, province e comuni ) per specificare meglio, entrare più nel dettaglio tecnico, di quanto previsto dalle fonti primarie.

  3. USI O CONSUETUDINI: sono l'unica fonte del diritto non scritta. Deriva dal comportamento tenuto nel tempo da una collettività convinta di seguire un obbligo giuridico. Valgono solo se non vi sono altre fonti applicabili.