Nuova normativa sulla etichettatura degli alimenti

 

Sono dieci le novità introdotte dalla nuova normativa in tema di etichettatur degli lkimenti in vigore dal 13 dicembre del 2014 (Regolamento Unione Europea 1169 del 2011)

 

Etichette più chiare e leggibili

Le indicazioni obbligatorie dovranno essere scritte con caratteri più grossi e più chiari, con una dimensione minima di 1,2 millimetri ( o 0,9 millimetri) nel caso di confezioni piccole.

 

EVIDENZA DEL RESPONSABILE DELL'ALIMENTO

tra le informazioni obbligatorie cioè il nome deve eserci l'indirizzo del responsabile dell'alimento, ossia l'operatore con cui il nome o la ragione sociale è commercializzato il prodotto.

Tale indicazione secondo la Coldiretti, non va confusa con quella dello stabilimento di produzione, obbligatoria per la normativa nazionale ma che ora diventa facoltativa e che se apposta non deve generare confusione nel consumatore.

 

ALLERGENI IN RISALTO

le sostanze allergenizzanti poiche provocano intolleranze dovranno essere indicate con maggiore evidenze rispetto alle altre informazioni sottolineandone o scrivendole in grassetto.

I ristoranti e luoghi di somministrazione di cibi e bevande si adegueranno con supporti diversi(menu,lavagna,registri)ben visibili agli inventori

 

PIU TRASPARENZA SUGLI OLI E GRASSI UTILIZZATI

non sara' piu possibile ingannare il consumatore celando dietro la definizione generica di oli vegetali o grassi vegetali,l utilizzo di oli e grassi a basso costo come l olio di palma , di cocco o cotone ,ora tra gli ingredienti si dovrà specificare prorio il tipo di grasso utilizzato

 

STATO FISICO DEL PRODOTTO

dovranno cioè ,essere indicati i trattamenti subiti dal prodotto e dagli ingredienti utilizzati per il suo confezionamento.

Se viene usato latte in polvere semplicemente latte "nella lista degli ingredienti"

 

INFORMAZIONI SUL CONGELAMENTO E SURGELAMENTO

il caso di carne e pesce congelati e preparazioni congelate di carne o pesce congelato e non lavorato , andrà indicata la data di congelamento.

Nel caso di alimenti che sono venduti decongelati.

Questa dicitura dovrà essere indicata

 

INDICAZIONI DI INGREDIENTI SOSTITUTIVI

se si sostituisce un ingrediente normalmente utilizzato in un particolare prodotto con un altro ingrediente quest ultimo deve essere indicato accanto al nome del prodotto utilizzando caratteri adeguati (almeno il 75% a quelli utilizzati per il nome del prodotto

 

ALIMENTI CONTENETI CAFFEINA

per bambini e donne in gravidanza e allattamento sono previste sono previste avvertenze particolari determinati alimenti contenenti con la caffeina (per esempio i cosiddetti energy drinks)

 

SCADENZA DI RIPETUTA SULLE MONOPORZIONI

la data di scadenza dovrà essere riportata su ogni singola porzione e non piu' soltanto sulle confezioni esterne

 

PROVENIENZE DELLE CARNI SUINE CAPRINE E POLLAME

da aprile 2015 sono obbligatorie le indicazioni ed etichetta circa il luogo di allevamento e di macellazione cosi' come gia previsto per le carni bovine in seguito all emergenza della mucca pazza

 

 

L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 304 del 22 novembre 2011 il Regolamento (UE) 1169/2011, che ridefinisce la normativa relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari. 

Come stabilito all'art. 55 dello stesso Regolamento (UE) 1169/2011, il provvedimento si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione di: 

- art. 9, par. 1, lett. l) (obbligo di dichiarazione nutrizionale) che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016;

- allegato VI, parte B (requisiti specifici relativi alla designazione delle "carni macinate") che si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014.  

Gli stati membri dell'Unione Europea dovranno allinearsi al Regolamento UE 1169/2011 entro le date di applicazione previste dal Regolamento stesso.

Di seguito, sono sinteticamente presentate le principali normative attuali.

L'etichettatura rappresenta un importante strumento di informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari. Diversi provvedimenti legislativi regolano l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari: in Italia, la norma base è il D.Lgs 109/1992, che definisce l'etichetta di un alimento come "l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo...". Lo stesso articolo fornisce la definizione di "prodotto alimentare preconfezionato" come quell'unità costituita da un prodotto alimentare e dal suo imballaggio, il cui contenuto non può essere modificato senza che la confezione venga aperta o alterata rispetto all'originale, pertanto l'involucro rappresenta parte integrante del prodotto.

Questa norma è stata più volte modificata in seguito alla promulgazione di altri provvedimenti, tra i quali uno dei più importanti è la Direttiva europea 2000/13, recepita a livello nazionale con il D.Lgs 181/2003. Tale intervento legislativo risponde all'esigenza di armonizzare tra loro le normative dei diversi Paesi dell'Unione Europea in materia di etichettatura degli alimenti.

In aggiunta, l'obiettivo dell'etichettatura, come indicato dal decreto, è fornire un'informazione corretta e trasparente sul prodotto alimentare, senza indurre in errore il consumatore circa le caratteristiche dell'alimento: lo scopo è pertanto quello di tutelare gli interessi delle parti in un contesto di libero scambio delle merci.

Le norme finora menzionate sono cogenti e di carattere orizzontale, pertanto hanno la caratteristica di essere applicate a tutte le tipologie di alimenti, a meno dell'esistenza di norme specifiche, per singola tipologia di alimento, a carattere verticale.

Secondo quanto stabilito dalle suddette norme, in etichetta vanno quindi riportati:

  • la denominazione di vendita: è il "nome" dell'alimento, può corrispondere all'alimento stesso (es. latte), in tal caso seguito dal tipo di trattamento tecnologico che è stato eseguito (es. pastorizzato o in polvere, intero o altro), oppure essere un nome di fantasia;

  • gli ingredienti: tutte le sostanze utilizzate nella preparazione dell'alimento, in ordine decrescente dal punto di vista della quantità;

  • il peso netto;

  • il nome e la sede del produttore;

  • ove necessario, il termine minimo di conservazione, la data entro la quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione, ma può ancora essere consumato, o la data di scadenza, la data entro la quale il prodotto va consumato, perché altrimenti può diventare pericoloso;

  • ove necessario, le modalità di conservazione del prodotto, come per i prodotti altamente deperibili, che devono essere conservati in frigo;

  • il numero di singole unità contenute in una confezione, se non evidente dalla confezione esterna.

Anche la presentazione e la pubblicità devono essere tali da non indurre in inganno il consumatore, né devono essere menzionate proprietà medicamentose riferite a quel prodotto a meno che non sia specificamente disciplinato e autorizzato ai sensi del D.Lgs 111/1992. Tutte le informazioni inoltre devono essere riportate in caratteri leggibili ed indelebili, intelligibili al consumatore, quindi opportunamente tradotte nelle diverse lingue.

Informazioni sul contenuto in energia e nutrienti e sugli effetti per la salute

Specifiche norme sono state emanate riguardo al contenuto in energia (in kilocalorie o in kilojoule) e nutrienti (proteine, grassi, carboidrati, fibra, vitamine e sali minerali, ma anche, meno di frequente, altri nutrienti come i grassi insaturi della serie ω-3 ed il colesterolo) dei prodotti alimentari. Questa legislazione prende l'avvio dalla Direttiva europea 90/496, recepita in Italia con D.Lgs 77/1993, e viene ripresa ed ulteriormente ampliata nella già ricordata Direttiva 2000/13/CE.

Le informazioni nutrizionali, salvo eccezioni, non sono obbligatorie. Quando presente, la dichiarazione del contenuto in energia e nutrienti va illustrata sotto forma numerica, con unità di misura specifiche, per 100 grammi o per 100 millilitri di prodotto. Le informazioni relative a vitamine e sali minerali vanno espresse, oltre che in valore assoluto, anche in percentuale sull'apporto giornaliero. Inoltre, le informazioni nutrizionali devono essere riportate raggruppate in un punto ben visibile dell'etichetta, in caratteri leggibili e indelebili ed in un linguaggio comprensibile per il consumatore.

Una recente Direttiva europea, la 2003/89/CE, ha ulteriormente aggiornato la normativa relativa all'etichettatura nutrizionale, indicando un elenco di prodotti alimentari contenenti sostanze allergeniche che, ove utilizzati come ingredienti, devono essere riportati in etichetta: cereali, pesce e crostacei, arachidi, soia, latte, frutta secca, sedano, senape, sesamo e anidride solforosa. Tali prodotti sono responsabili del 90% dei casi di allergie alimentari nel mondo.

Tuttavia, questa normativa è stata modificata da successive Direttive. Questi provvedimenti comunitari sono stati recepiti nell'ordinamento italiano dal D.Lgs 114/2006 e successive modifiche, che disciplina l'indicazione degli ingredienti in etichetta e riporta l'elenco aggiornato dei prodotti alimentari contenenti sostanze allergeniche. 

La normativa sull'etichetta nutrizionale dei prodotti alimentari è stata ulteriormente aggiornata con l'introduzione del Regolamento (CE) 1924/2006.

Questo provvedimento stabilisce quali sono le indicazioni nutrizionali che possono essere presenti in etichetta, nelle presentazioni e nella pubblicità (come "a basso contenuto di grassi", "leggero", "light", ecc.), nonchè i relativi requisiti. Inoltre, il Regolamento 1924/2006 stabilisce anche i requisiti delle indicazioni relative ad effetti sulla salute, nonchè alla riduzione del fattore di rischio di malattia, degli alimenti.

Sono anche presentate le condizioni che devono essere rispettate per riportare in etichetta queste indicazioni. Ad esempio, le avvertenze nutrizionali e sulla salute non devono essere ingannevoli o fuorvianti, e devono essere fondate su prove scientifiche generalmente accettate. In aggiunta, sono specificati i requisiti delle indicazioni relative ad effetti sullo sviluppo e sulla salute dei bambini.

Il Regolamento (UE) 432/2012 integra il Regolamento (CE) 1924/2006 riguardo le indicazioni sulla salute diverse da quelle riferite alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. Il Regolamento (UE) 432/2012 si applica dal 14 dicembre 2012. 

Indicazioni di qualità

L'etichetta può anche riportare altre indicazioni, come la data di produzione o il marchio di qualità (come DOP, IGP, STG): informazioni aggiuntive che il produttore può inserire a propria discrezione, come caratteristiche di pregio del proprio prodotto. L'etichetta pertanto deve essere sempre letta con attenzione al momento dell'acquisto, poiché rappresenta la fonte più immediata ed essenziale di informazioni sul prodotto alimentare.

Il contributo proposto è aggiornato alla più recente normativa in esso riportata 

 

 

 

 

 

 

L'ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 304 del 22 novembre 2011 il Regolamento (UE) 1169/2011, che ridefinisce la normativa relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari. 

Come stabilito all'art. 55 dello stesso Regolamento (UE) 1169/2011, il provvedimento si applica a decorrere dal 13 dicembre 2014, ad eccezione di: 

- art. 9, par. 1, lett. l) (obbligo di dichiarazione nutrizionale) che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016;

- allegato VI, parte B (requisiti specifici relativi alla designazione delle "carni macinate") che si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014.  

Gli stati membri dell'Unione Europea dovranno allinearsi al Regolamento UE 1169/2011 entro le date di applicazione previste dal Regolamento stesso.

Di seguito, sono sinteticamente presentate le principali normative attuali.

L'etichettatura rappresenta un importante strumento di informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari. Diversi provvedimenti legislativi regolano l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari: in Italia, la norma base è il D.Lgs 109/1992, che definisce l'etichetta di un alimento come "l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo...". Lo stesso articolo fornisce la definizione di "prodotto alimentare preconfezionato" come quell'unità costituita da un prodotto alimentare e dal suo imballaggio, il cui contenuto non può essere modificato senza che la confezione venga aperta o alterata rispetto all'originale, pertanto l'involucro rappresenta parte integrante del prodotto.

Questa norma è stata più volte modificata in seguito alla promulgazione di altri provvedimenti, tra i quali uno dei più importanti è la Direttiva europea 2000/13, recepita a livello nazionale con il D.Lgs 181/2003. Tale intervento legislativo risponde all'esigenza di armonizzare tra loro le normative dei diversi Paesi dell'Unione Europea in materia di etichettatura degli alimenti.

In aggiunta, l'obiettivo dell'etichettatura, come indicato dal decreto, è fornire un'informazione corretta e trasparente sul prodotto alimentare, senza indurre in errore il consumatore circa le caratteristiche dell'alimento: lo scopo è pertanto quello di tutelare gli interessi delle parti in un contesto di libero scambio delle merci.

Le norme finora menzionate sono cogenti e di carattere orizzontale, pertanto hanno la caratteristica di essere applicate a tutte le tipologie di alimenti, a meno dell'esistenza di norme specifiche, per singola tipologia di alimento, a carattere verticale.

Secondo quanto stabilito dalle suddette norme, in etichetta vanno quindi riportati:

  • la denominazione di vendita: è il "nome" dell'alimento, può corrispondere all'alimento stesso (es. latte), in tal caso seguito dal tipo di trattamento tecnologico che è stato eseguito (es. pastorizzato o in polvere, intero o altro), oppure essere un nome di fantasia;

  • gli ingredienti: tutte le sostanze utilizzate nella preparazione dell'alimento, in ordine decrescente dal punto di vista della quantità;

  • il peso netto;

  • il nome e la sede del produttore;

  • ove necessario, il termine minimo di conservazione, la data entro la quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione, ma può ancora essere consumato, o la data di scadenza, la data entro la quale il prodotto va consumato, perché altrimenti può diventare pericoloso;

  • ove necessario, le modalità di conservazione del prodotto, come per i prodotti altamente deperibili, che devono essere conservati in frigo;

  • il numero di singole unità contenute in una confezione, se non evidente dalla confezione esterna.

Anche la presentazione e la pubblicità devono essere tali da non indurre in inganno il consumatore, né devono essere menzionate proprietà medicamentose riferite a quel prodotto a meno che non sia specificamente disciplinato e autorizzato ai sensi del D.Lgs 111/1992. Tutte le informazioni inoltre devono essere riportate in caratteri leggibili ed indelebili, intelligibili al consumatore, quindi opportunamente tradotte nelle diverse lingue.

Informazioni sul contenuto in energia e nutrienti e sugli effetti per la salute

Specifiche norme sono state emanate riguardo al contenuto in energia (in kilocalorie o in kilojoule) e nutrienti (proteine, grassi, carboidrati, fibra, vitamine e sali minerali, ma anche, meno di frequente, altri nutrienti come i grassi insaturi della serie ω-3 ed il colesterolo) dei prodotti alimentari. Questa legislazione prende l'avvio dalla Direttiva europea 90/496, recepita in Italia con D.Lgs 77/1993, e viene ripresa ed ulteriormente ampliata nella già ricordata Direttiva 2000/13/CE.

Le informazioni nutrizionali, salvo eccezioni, non sono obbligatorie. Quando presente, la dichiarazione del contenuto in energia e nutrienti va illustrata sotto forma numerica, con unità di misura specifiche, per 100 grammi o per 100 millilitri di prodotto. Le informazioni relative a vitamine e sali minerali vanno espresse, oltre che in valore assoluto, anche in percentuale sull'apporto giornaliero. Inoltre, le informazioni nutrizionali devono essere riportate raggruppate in un punto ben visibile dell'etichetta, in caratteri leggibili e indelebili ed in un linguaggio comprensibile per il consumatore.

Una recente Direttiva europea, la 2003/89/CE, ha ulteriormente aggiornato la normativa relativa all'etichettatura nutrizionale, indicando un elenco di prodotti alimentari contenenti sostanze allergeniche che, ove utilizzati come ingredienti, devono essere riportati in etichetta: cereali, pesce e crostacei, arachidi, soia, latte, frutta secca, sedano, senape, sesamo e anidride solforosa. Tali prodotti sono responsabili del 90% dei casi di allergie alimentari nel mondo.

Tuttavia, questa normativa è stata modificata da successive Direttive. Questi provvedimenti comunitari sono stati recepiti nell'ordinamento italiano dal D.Lgs 114/2006 e successive modifiche, che disciplina l'indicazione degli ingredienti in etichetta e riporta l'elenco aggiornato dei prodotti alimentari contenenti sostanze allergeniche. 

La normativa sull'etichetta nutrizionale dei prodotti alimentari è stata ulteriormente aggiornata con l'introduzione del Regolamento (CE) 1924/2006.

Questo provvedimento stabilisce quali sono le indicazioni nutrizionali che possono essere presenti in etichetta, nelle presentazioni e nella pubblicità (come "a basso contenuto di grassi", "leggero", "light", ecc.), nonchè i relativi requisiti. Inoltre, il Regolamento 1924/2006 stabilisce anche i requisiti delle indicazioni relative ad effetti sulla salute, nonchè alla riduzione del fattore di rischio di malattia, degli alimenti.

Sono anche presentate le condizioni che devono essere rispettate per riportare in etichetta queste indicazioni. Ad esempio, le avvertenze nutrizionali e sulla salute non devono essere ingannevoli o fuorvianti, e devono essere fondate su prove scientifiche generalmente accettate. In aggiunta, sono specificati i requisiti delle indicazioni relative ad effetti sullo sviluppo e sulla salute dei bambini.

Il Regolamento (UE) 432/2012 integra il Regolamento (CE) 1924/2006 riguardo le indicazioni sulla salute diverse da quelle riferite alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. Il Regolamento (UE) 432/2012 si applica dal 14 dicembre 2012. 

Indicazioni di qualità

L'etichetta può anche riportare altre indicazioni, come la data di produzione o il marchio di qualità (come DOP, IGP, STG): informazioni aggiuntive che il produttore può inserire a propria discrezione, come caratteristiche di pregio del proprio prodotto. L'etichetta pertanto deve essere sempre letta con attenzione al momento dell'acquisto, poiché rappresenta la fonte più immediata ed essenziale di informazioni sul prodotto alimentare.

Il contributo proposto è aggiornato alla più recente normativa in esso riportata