IL DIRITTO E LE PERSONE

 

1.   

1.     Chi sono le persone fisiche?

2.     Che cosa è la capacità giuridica?

3.     Quando si acquista la capacità giuridica?

4.     Che cosa è la capacità di agire?

5.     Quali requisiti servono per avere la capacità di agire?

6.     Tutte le perone hanno la capacità di agire?

7.     Chi sono gli incapaci di agire e come si classificano?

8.     Quali sono gli incapaci assoluti?

9.     Quali sono gli incapaci relativi?

10.Qual è la differenza tra interdetto legale e interdetto giudiziale?

11. Chi è il minore emancipato e cosa può fare?

12. Chi è l’inabilitato e cosa non può fare?

13. Cosa è la potestà genitoriale?

14. Chi è e cosa fa il tutore?

15. Chi emana la sentenza di interdizione?

16.  La responsabilità penale si ha a 14, 16 o 18 anni?

  

 

 

 

 

 

1 Le persone come soggetti del diritto

 

 

 

Il diritto considera due tipi di  persone:

 

-1 persone fisiche (di cui vi parlero’ ora)

 

                                                          

2 persone giuridiche (ne parleremo piu’ avanti)

 

 

 

 

 

Per il diritto, gli individui sono chiamati persone fisiche, quindi ognuno di noi è una persona fisica.

 

Le persone fisiche hanno due capacità:

 

1 capacità giuridica

 

2 capacità di agire

 

 

 

 

 

2 Cos’è la capacità giuridica?

 

Avere capacità giuridica vuol dire poter avere dei diritti e degli obblighi, percio’ tutti gli individui hanno la capacità giuridica. La capacità giuridica, infatti, si acquista alla nascita e si perde alla morte. Per nessun motivo, ad una persona fisica puo’ essere tolta la capacità giuridica.

 

Pero’, solo con la capacità giuridica non possiamo operare in senso giuridico, cioè non possiamo fare scelte, non possiamo disporre dei nostri diritti

 

Per poter esercitare i propri diritti e obblighi, oltre alla capacità giuridica, serve anche la capacità di agire.

 

 

 

  Cos’è la capacità di agire?

 

La capacità di agire è la possibilità di esercitare i propri diritti ed obblighi, cioè di agire in senso giuridico. Non tutti gli individui hanno la capacità di agire, perché per averla servono questi requisiti:

 

- età, cioè bisogna essere maggiorenni;

 

- avere la capacità di “intendere e volere”, cioè essere nelle condizioni mentali di capire quello che si sta facendo e di volerlo fare.

 

 

 

Per esempio:

 

- Marco ha 15 anni: non puo’ compiere atti giuridici perché non è maggiorenne, anche se le sue facoltà mentali fossero eccellenti

 

- Giulio ha 20, ma ha gravi problemi psichici: pur essendo maggiorenne, potrebbe essere privato della capacità di agire perché non ha capacità di intendere e volere

 

- Luca ha 20 ed è stato condannato ad una pena detentiva superiore a 5 anni: pur essendo maggiorenne, per la durata della pena detentiva gli viene tolta la capacità di agire perché la legge stabilisce cosi-

 

- GIOVANNI ha 20 anni, ha capacità di intendere e volere, non deve scontare pene detentive superiori a 5 anni percio ha la capacità di agire.

 

Però MARCO, GIULIO e LUCA HANNO SEMPRE LA CAPACITA’ GIURIDICA. SOLO GIOVANNI HA ANCHE LA CAPACITA’ DI AGIRE

 

Le persone fisiche che non hanno per vari motivi la capacitò di agire sono dette INCAPACI DI AGIRE.

 

Gli incapaci di agire si classificano in:

 

1)    INCAPACI  ASSOLUTI   (non possono compiere da soli nessun atto giuridico) e sono:

 

a MINORENNE

 

b INTERDETTO GIUDIZIALE

 

c  INTERDETTO LEGALE

 

 

 

2)    INCAPACI RELATIVI (possono compiere da soli atti giuridici semplici)di ordinaria amministrazione) e sono:

 

d INABILITATO

 

e MINORE EMANCIPATO

 

 

 

 

 

La legge stabilisce delle figure che devono affiancare/rappresentare gli incapaci di agire nei loro atti giuridici. Queste figure sono, a seconda del tipo di incapace di agire: GENITORI  TUTORI  CURATORI

 

 

 

 

 

GLI INCAPACI DI AGIRE

A volte, le persone fisiche non hanno la capacità di agire (es perché non hanno la maggiore età oppure non hanno capacità di intendere e volere).

In tali casi, le persone sono dette INCAPACI DI AGIRE e si classificano  in:

 

          1)    INCAPACI ASSOLUTI ( non possono compiere da soli nessun atto giuridico) e sono:

·         MINORENNE

·         INTERDETTO LEGALE

·         INTERDETTO GIUDIZIALE

 

            2)    INCAPACI RELATIVI (possono compiere da soli atti giuridici semplici di ordinaria amministrazione) e sono:

·         INABILITATO

·         MINORE EMANCIPATO

 

Per queste persone, proprio perché sono incapaci di agire, la legge prevede delle figure che devono affiancare/rappresentare gli incapaci di agire nei loro atti giuridici.

Queste figure sono, a seconda del tipo di incapace di agire: i GENITORI TUTORI o i CURATORI

 

 

 

Ora analizziamo meglio

gli GLI INCAPACI ASSOLUTI ( non possono compiere da soli nessun atto giuridico) che sono:

a.    MINORENNE

b.    INTERDETTO LEGALE

c.    INTERDETTO GIUDIZIALE

 

 

           a)    MINORENNE

Il minorenne è un incapace assoluto, cioè non può compiere da solo nessun tipo di atto giuridico, quindi è incapace di agire.

Fino al momento in cui una persona è minorenne, la cura e la gestione dei sui interessi è affidata ai GENITORI che esercitano la POTESTA’, ossia possono compiere atti giuridici “in nome e per conto” del minore. Normalmente al compimento dei 18 anni, il ragazzo acquista la CAPACITA’ DI AGIRE e quindi finisce la POTESTA’ dei genitori.

 

N.B. Se i genitori venissero a mancare, occorrà nominare un TUTORE.  

La nomina del tutore è fatta dal giudice, che potrebbe scegliere una persona della famiglia del minore o anche una persona al di fuori della famiglia.

 

Cosa vuol dire compiere atti giuridici “in nome e per conto” del minorenne?

Vuol dire che l’atto, cioe’ la decisione è presa dai genitori, ma gli effetti di questo atto ricadono sul figlio minorenne (N.B la potestà spetta a entrambi i genitori anche se sono separati/divorziati).

 

Esempi: i genitori fanno iscrizione a scuola, ma risulta il nome del figlio che ci deve andare.

I genitori autorizzano cure mediche, ma viene curato il figlio...e cosi via…

 

Quindi la POTESTA’ GENITORIALE è il potere dei genitori di compiere atti giuridici “in nome e per conto “ dei figli finché sono minorenni.

 

In realtà ci sono degli atti giuridici che possono essere compiuti anche da un MINORENNE

Ad esempio un minorenne puo’ stipulare un contratto di lavoro e ricevere la retribuzione, puo’ guidare motocicli, puo’ votare e candidarsi nelle elezioni scolastiche, puo’ subire un processo penale e scontare eventualmente la pena (perché come già sapete in campo penale la responsabilità penale si ha gia’ da 14 anni!)

 

 

           b)      INTERDETTI  LEGALI

Sono persone fisiche che, pur essendo maggiorenni, non hanno la capacità di agire (gli è stata tolta) perché hanno commesso dei reati e sono stati condannati all’ergastolo o ad una pena detentiva superiore ai cinque anni. Percio’, per tutta la durata della pena, non hanno capacità di agire. Scontata la pena, essi riacquistano la capacità di agire.

 

           c)    INTERDETTI  GIUDIZIALI

Sono persone maggiorenni, che non hanno la capacità di agire per gravi problemi mentali.

A queste persone, la capacità di agire viene tolta tramite una specifica sentenza del giudice detta “sentenza di interdizione”.

Per queste persone, la perdita della capacità di agire è una forma di protezione, perché, con problemi mentali gravi, non sono in grado di intendere e volere, percio’ potrebbero compiere atti giuridici sbagliati e danneggiare se stessi e il loro patrimonio.

 

Gli atti giuridici degli interdetti, sia legali, sia giudiziali, sono compiuti da un TUTORE, che viene nominato dal giudice.

 

TUTORI e GENITORI sono considerati i rappresentanti legali degli incapaci assoluti di agire, sono loro e solo loro che possono compiere gli atti giuridici al posto di chi rappresentano (cioè al posto degli interdetti nel caso del tutore e del minore nel caso dei genitori).

 

 

 

 

Ora analizziamo meglio

2)    INCAPACI RELATIVI (cioè quelle persone che possono compiere, da soli, atti giuridici semplici di ordinaria amministrazione) e sono:

·         MINORE EMANCIPATO

·         INABILITATO

 

Il MINORE EMANCIPATO è un soggetto minorenne, di età superiore ai sedici anni, che viene autorizzato dal tribunale a sposarsi prima della maggiore età. Quindi, l’età del minore emancipato è sempre compresa tra 16 e 18 anni.

Per diventare minore emancipato, bisogna quindi essersi sposati con autorizzazione del giudice (perché normalmente per sposarsi bisogna avere 18 anni)

Il minore emancipato ha una limitata capacità di agire, che gli consente di compiere ,da solo, gli atti di

ordinaria amministrazione, cioè atti più semplici (cioè quelli che non intaccano la capacità del patrimonio, ad esempio comprare un cellulare). I

invece, per gli atti di straordinaria amministrazione, ossia atti più complessi deve servirsi dell’assistenza di un CURATORE che ha il compito di rappresentarlo come nel caso del tutore per gli interdetti. (es. se il minore emancipato vuole acquistare una casa, sarà il curatore a rappresentarlo).

 

L’INABILITATO, invece, è un soggetto maggiorenne che può trovarsi in una limitata capacità di agire. Può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione come il minore emancipato e, come il minore emancipato, viene assistito e rappresentato da un CURATORE per il compimento degli atti più complessi.

Si diventa inabilitati sempre tramite sentenza del giudice detta “sentenza di inabilitazione”.

Di solito, possono essere inabilitati coloro che hanno problemi mentali lievi, coloro che fanno uso di droghe, alcool o sostanze che possono limitare le facoltà mentali o coloro che non conoscono il valore del denaro e potrebbero sperperare il loro patrimonio, ad es un giocatore d’azzardo.

 

 

N.B.: Il giudice emana le sentenze di interdizione e inabilitazione su richiesta dei familiari del soggetto in questione